La modifica dell’ordinamento didattico della classe di laurea magistrale LM/41: non solo adempimenti burocratici, ma anche innovazionen.85, 2020, pp. 3752-3758, DOI: 10.4487/medchir2020-85-2

Abstract

In questo articolo vengono descritte le modifiche dell’ordinamento didattico rese necessarie dai legislativi, vengono brevemente descritti i compiti degli Atenei e quelli dei Corsi di Studio, ognuno per le proprie competenze. Attenzione deve essere data alle innovazioni metodologiche e pedagogiche che forniscano delle basi comuni di progettazione e di valutazione dei tirocini praticovalutativi, che siano condivise con FNOMCeO.

PAROLE CHIAVE: ordinamento didattico; laurea in medicina; innovazione

Abstract

The article describes the changes to the MD curriculum consequent to government decrees that introduced a substantial modification of the qualifying examination for professional licensing. Changes that Universities have adopted for MD curriculum in response to each decree are briefly analyzed. Universities must pay attention to share with Italian medical board (FNOMCeO) the methodological and pedagogical innovations providing common bases for design and evaluation of practical-evaluative traineeships.

KEY WORDS: medical curriculum, medical degree; innovation

Articolo

Premessa legislativa

Il D.L. no. 18 del 17 Marzo 2020, all’art. 102, comma 1 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, in S.O. no. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110), modificava drasticamente l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo. In particolare, al comma 1, si legge: “Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – classe LM-41 – abilita all’esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2018, no. 58”.

Veniva comunque lasciata, agli Studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi secondo l’ordinamento didattico previgente, con il conseguimento del solo titolo accademico. Questo provvedimento prevede anche la possibilità di abilitarsi successivamente alla laurea, secondo quanto indicato al comma 2: “I laureati in Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non è svolto all’interno del Corso di studi, in applicazione dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca no. 58 del 2018, si abilitano all’esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione del tirocinio, prescritta dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 19 ottobre 2001, no. 445”.

Successivamente, ancor prima della sua conversione in legge, il D.M no. 8 del 2 Aprile 2020, conformemente a quanto ivi previsto, decretava di adeguare gli obiettivi formativi della classe LM-41, integrando gli obiettivi formativi qualificanti la classe, di cui alle tabelle allegate al D.M. 16 Marzo 2007 (G.U. 6 Luglio 2007, no.155).

In particolare, alla tabella LM-41 erano aggiunti i due seguenti periodi. Nel primo era scritto: “ai sensi dell’art. 102, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, la prova finale dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico afferente alla classe LM-41 in medicina e chirurgia ha valore di esame di Stato bilitante all’esercizio della professione di medico chirurgo previo superamento del tirocinio pratico-valutativo di seguito indicato come disciplinato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2018, no. 58. I laureati della classe devono raggiungere le competenze previste dallo specificoprofilo professionale”. Il secondo periodo era così formulato: “Specifico rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l’attività formativa professionalizzante di tirocinio prodromico al conseguimento del titolo accademicoabilitante. Nell’ambito dei 60 CFU da conseguire nell’intero percorso formativo, e destinati alla richiamata attività formativa professionalizzante, 15 CFU devono, infatti, essere destinati allo svolgimento del tirocinio trimestrale pratico-valutativo interno al corso di studio di cui all’art. 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università della ricerca 9 maggio 2018, no. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzato al conseguimento dell’abilitazione professionale. Il suddetto tirocinio si svolge per un numero di ore corrispondenti ad almeno 5 CFU per ciascuna mensilità e si articola nei seguenti periodi, anche non consecutivi: un mese in area chirurgica; un mese in area medica; un mese, da svolgersi, non prima del sesto anno di corso, nello specifico ambito della medicina generale. Ad ogni singolo CFU riservato al tirocinio pratico-valutativo, devono corrispondere almeno 20 ore di attività didattica di tipo professionalizzante e non oltre 5 ore di studio individuale”.

Nella lettera di trasmissione ai Rettori delle Università Italiane del sopracitato D.M. (RU 0009758 del 14 Aprile 2020), in cui si sollecitava l’adeguamento dei rispettivi Regolamenti didattici di Ateneo emanando i necessari Decreti Rettorali ed inserendo a Sistema l’apposita documentazione tramite il link specificatamente predisposto in Banca Dati Offerta Formativa, il Direttore generale del MUR invitava al rispetto di quanto disposto all’art. 1, comma 3, lett. f) del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dall’art. 4, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, nella parte in cui dispone che: “3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali: […] f) partecipano […] all’esame di abilitazione all’esercizio professionale”.

Questa disposizione sancisce, quindi, la partecipazione di un rappresentante dell’Ordine professionale di riferimento con il mandato di verificare, anche ai fini della successiva iscrizione all’Albo professionale, il regolare svolgimento dell’esame finale abilitante, a cui peraltro il laureando accede al termine di un percorso di studi all’interno del quale ha anche conseguito apposito giudizio di idoneità al tirocinio pratico valutativo di cui al D.M. no. 58/2018.

Molto recentemente, infine, il D.M. n.207 dell’8 Giugno 2020 ha stabilito che i tirocini post laurea “sono attivati dalle università su istanza degli interessati laureati in medicina e chirurgia delle Classi LM/41 non abilitante, LS/46 e degli ordinamenti ulteriormente previgenti, e sulla base dei tempi tecnici occorrenti all’ateneo”.

Gli interventi dell’Ateneo

In tempi brevi, tutti i Rettori delle Università italiane davano seguito a quanto richiesto, modificando gli ordinamenti dei corsi di studio depositati nella Banca Dati RAD MUR/CINECA per l’anno accademico 2020-2021 e specificando che essi trovano applicazione anche ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia della classe LM-41 attivati nei precedenti anni accademici ed i cui esami finali devono essere ancora eventualmente sostenuti. I decreti rettorali deliberavano anche norme transitorie che prevedevano la possibilità, per gli studenti già iscritti ai CLM in Medicina e chirurgia alla data di emanazione degli stessi decreti, la possibilità a concludere gli studi secondo l’ordinamento previgente, con il conseguimento del solo titolo accademico.

Agli studenti che hanno acquisito il solo titolo accademico era data, ovviamente, la possibilità di conseguire successivamente l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, con il conseguimento della valutazione del tirocinio, come prescritto dall’art. 2 del D.M. 19 ottobre 2001, no. 445.

Gli Atenei hanno predisposto, oltre al diploma di laurea abilitante, anche il diploma di conseguimento del solo titolo accademico ed un separato diploma di esame di stato riferito alla abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo conseguita ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, art. 102, comma 2. Infine, in base a quanto stabilito dal recentissimo D.M. no. 207 del 8 giugno 2020, gli Atenei sono impegnati ad individuare le modalità operative di presentazione delle istanze, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare.

Gli interventi del Corso di studi

I Corsi di studi si sono impegnati, in questo periodo, ad adeguare le proprie schede SUA-CdS relative all’anno accademico 2020/21, prevedendo delle norme transitorie per gli studenti già iscritti negli anni accademici precedenti.

Laddove necessario, il Corso di Studi (CdS) ha inizialmente individuato i 15 CFU nell’area “F” dedicati ai tirocini pratico-valutativi, estrapolandoli dai corsi integrati cui erano inizialmente assegnati e li ha resi visibili nel sistema informativo del CdS stesso, 5 CFU per area medica, 5 CFU per area chirurgica, 5 per il tirocinio presso il medico di medicina generale. Questa operazione, relativamente semplice per i corsi che già avevano queste attività di tirocinio professionalizzante separate dai corsi integrati, è stata relativamente più complessa per quei corsi in cui questa tipologia di CFU era incardinata all’interno dei corsi integrati.

Di fatto, in quest’ultimo caso, estrapolando i CFU dai corsi integrati del quinto e sesto anno, non si sono rese necessarie numerose modifiche.

Il CdS ha dovuto successivamente integrare il proprio Regolamento didattico, introducendo un articolo dedicato alle regole di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo. In questo caso il compito è stato relativamente semplice, essendo state approvate, in tempi recenti, le norme generali, specifiche ed attuative dei tirocini pratico valutativi (Tabella 1), in sede di attivazione del D.M. 9 Maggio 2018, n.58. Tali norme erano state concordate ed approvate congiuntamente con FNOMCeO e derivano strettamente da quanto previsto nell’art. 3 del D.M. stesso (Familiari et al., 2018; Moncharmont et al., 2018).

Contemporaneamente, doveva essere aggiornata la parte di dettaglio dei risultati di apprendimento, declinati secondi i descrittori di Dublino, aggiungendo una ulteriore area dedicata alle competenze da raggiungere in questi tirocini (Tabella 2). Anche in questo caso era doveroso fare riferimento, in prima istanza, alle competenze recentemente approvate congiuntamente con FNOMCeO (Familiari et al., 2018; Moncharmont et al., 2018).

Un altro intervento sul Regolamento didattico doveva essere infine dedicato alla individuazione di alcune norme transitorie, al pari di quelle individuate dagli Atenei, che derivano dalla attuazione dei diversi decreti che si sono avuti in rapida successione.

I decreti, infatti, davano la possibilità agli studenti già iscritti al CLM in Medicina e chirurgia al momento dell’entrata in vigore di tali norme di poter optare sia per la laurea con abilitazione, sia per la laurea senza abilitazione. Questo tratto fondamentale dei decreti determinava la impossibilità ad adeguare le classi degli anni accademici precedenti all’ordinamento 2020-2021, mentre doveva però essere assicurata la possibilità ad avere il titolo di laurea con abilitazione. A titolo di esempio, si riportano le norme transitorie adottate da un CdS di Sapienza: “Per quanto espressamente previsto dal Decreto Rettorale 1098/2020, i 15 CFU utilizzati ai fini del tirocinio pratico-valutativo, per gli studenti immatricolati dall’anno accademico 2020-2021, sono identificati espressamente all’interno della didattica programmata.

In via transitoria, i CFU professionalizzanti utilizzati dagli studenti immatricolati negli anni precedenti, sono all’interno dei corsi integrati delle discipline mediche e chirurgiche presenti nei corsi integrati del quinto e sesto anno di corso. Potranno altresì essere utilizzati i CFU delle attività didattiche a scelta dello studente, soprattutto in relazione alle discipline mediche e chirurgiche presenti nel quarto anno di corso. Questi CFU sono frequentati una sola volta e sono a doppia valenza; non debbono pertanto essere ripetuti due volte, una per il corso integrato e una per il tirocinio pratico valutativo ai fini dell’esame di abilitazione professionale. È inteso che gli studenti in ritardo o fuori corso, di qualsiasi ordinamento, che presenteranno la domanda per svolgere il tirocinio pratico valutativo avendo già sostenuto tutti gli esami di profitto, accettano di ripetere la frequenza delle attività in area medica e chirurgica ed eventualmente dell’area di medicina generale in sovrannumero rispetto a CFU già frequentati ai fini dei relativi esami dei corsi integrati cui appartengono.

Gli studenti che alla data di entrata in vigore del Decreto Rettorale 1098/2020 risultavano già iscritti al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, classe LM-41 non abilitante, o appartenevano all’ordinamento della classe LS/46 o ordinamenti previgenti e non avevano optato per il nuovo ordinamento ed il cui tirocinio non è svolto all’interno del percorso formativo, hanno titolo a concludere gli studi, secondo l’ordinamento didattico previgente, con il conseguimento del solo titolo accademico.

Detti studenti hanno, altresì, titolo a conseguire successivamente l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, con il conseguimento della valutazione del tirocinio, prescritta dall’articolo 2 del D.M. 19 ottobre 2001, n. 445”.

Laurea abilitante vs laurea non abilitante

Il laureando si trova ora di fronte due opzioni di esame di laurea: con valore abilitante o senza valore abilitante. Per essere ammesso a sostenere la prova finale senza valore di esame di stato abilitante all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo (laurea NON abilitante alla professione di Medico Chirurgo), lo studente deve:

• aver frequentato tutti i corsi integrati ed avere superato i relativi esami di profitto;

• aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall’ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale;

• aver consegnato i documenti richiesti dall’Ateneo, nei tempi previsti.

Invece, per essere ammesso a sostenere la prova finale con valore di esame di stato abilitante all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo (laurea abilitante alla professione di Medico-Chirurgo), lo studente, oltre ai tre punti precedenti, deve:

• aver ottenuto un giudizio di idoneità in ciascuna delle mensilità in area medica, area chirurgica e dal medico di medicina generale, così come stabilito nel regolamento del Tirocinio pratico valutativo finalizzato al conseguimento dell’abilitazione per l’esercizio della professione di Medico-Chirurgo, da svolgersi nel periodo pre-laurea.

Mentre la Commissione di laurea per la laurea NON abilitante è istituita in conformità alle norme in vigore in ogni Ateneo, ai lavori della commissione di laurea abilitante partecipa un rappresentante designato dall’Ordine dei Medici provinciale (OMCeO) competente per territorio. Dovrebbero essere validi, in tutto il territorio, i seguenti criteri generali:

• il componente OMCeO partecipa ai lavori della commissione con la specifica di “Rappresentante FNOMCeO” senza alcun numero, oltre i commissari membri nel numero previsto dall’Ateneo e compare nel verbale con la stessa dizione “Rappresentante FNOMCEO”;

• il rappresentante OMCeO verifica la conformità del percorso abilitante (tirocinio pratico valutativo), non avendo funzioni valutative sulla carriera e sulla discussione della tesi, non entrando nel merito del voto di laurea;

• accordi specifici con l’OMCeO competente potranno definire localmente le modalità di nomina, restando comunque fermo che l’Ordine designa ed il Rettore o un suo delegato emette un decreto di nomina.

A titolo di esempio, questa che segue è la comunicazione che i medici designati dall’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Roma riceveranno da Sapienza per partecipare alle sedute che si stanno tenendo, in via telematica, in questi giorni: “come da indicazione dell’OMCeO di Roma e Provincia, competente per territorio, Lei è stato designato come rappresentante FNOMCeO alla seduta di laurea, che si terrà per via telematica, il giorno XX. Nel ringraziarLa per la disponibilità, la informo che sarà contattato dal personale della Facoltà che comunicherà le specifiche della connessione e le modalità di accesso alle carriere dei candidati ai fini di “verificare, anche ai fini della successiva iscrizione all’Albo professionale, il regolare svolgimento dell’esame finale abilitante” così come riportato nella circolare esplicativa della Direzione Generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio del MUR Prot. 9758 del 14/04/2020”.

Sempre a titolo di esempio, l’OMCeO di Roma ha deliberato che a partecipare ai lavori delle commissioni di laurea siano i consiglieri dell’Ordine stesso, compreso il suo Presidente, prevedendo anche la possibilità di partecipazione dei medici facenti parte delle Commissioni Paritetiche attualmente operative.

Il lavoro futuro

Le modifiche introdotte nell’esame di abilitazione alla professione di medico chirurgo sono molto importanti e, senza dubbio, meritano un interesse particolare della CPPCLMM&C nel prossimo futuro. Qui di seguito, alcuni punti su cui di dovrà progettare e innovare.

L’attuazione del progress test nazionale resta sempre e comunque valida. La Conferenza lo aveva ribattezzato training test nazionale alla luce della riforma dell’esame di abilitazione professionale del 2018, reinterpretandolo come test di preparazione alla prova scritta dell’esame di abilitazione, ormai abolita (Recchia e Moncharmont, 2019). Crediamo che tale test debba essere continuato nella sua formulazione classica, anche se, in questo anno accademico, la sua attuazione sia venuta meno a causa della pandemia COVID-19. Il suo valore come metodo di verifica delle conoscenze resta senza dubbio importante e di valenza internazionale; dovrà continuare ad essere uno degli argomenti di discussione della Conferenza. Sicuramente vi potranno essere aggiunti alcuni quesiti destinati all’accertamento del livello di professionalizzazione, per migliorarne ancora il valore formativo.

Ancora maggiore attenzione dovrà essere data alla programmazione ed alla valutazione dei tirocini pratico-valutativi, alla luce del fatto che ora essi rappresentano l’unica prova per ottenere l’abilitazione professionale. La Conferenza dovrà continuare ad occuparsene, continuando nel lavoro già intrapreso sulla razionalizzazione delle attività necessarie sia di formazione che di valutazione delle competenze professionali a suo tempo concordate con FNOMCeO (Strepparava et al., 2019; Riggio et al., 2019).

Negli Stati Uniti, il Medical Licensing Examination (USMLE II) utilizza, ad esempio, test strutturati per la valutazione delle competenze cliniche, mentre in Inghilterra è ampiamente utilizzata la tecnica del “Portfolio” e gli strumenti del cosiddetto “workplace-based assessment” (WPBA). Nella letteratura internazionale si trovano diversi metodi efficaci per ottenere la “Performance and Workplace Assessment”: l’uso dell’Objective structured clinical assessment (OCSE), l’Objective structured long case examination record (OSLER), il Mini clinical evaluation excercise (MINI-CEX), il Case-based discussion (CBD) o il Direct observation of procedural skills (DOPS) (Etheridge and Boursicot, 2017). Tutte queste tecniche di valutazione delle competenze richiedono diverse osservazioni del candidato e ben si adatterebbero ad una valutazione di idoneità di un tirocinio pratico-valutativo, sulla base delle competenze già indicate e concordate a livello nazionale (Familiari et al., 2018).

Ricordiamo anche la recente proposta, discussa nella nostra Conferenza, di valutare il candidato durante l’esecuzione del tirocinio pratico-valutativo mediante un “Portfolio” contenente tre diverse tipologie di moduli: uno per la descrizione dei casi clinici, un altro per la narrazione di esperienze professionali ed un altro ancora per la descrizione di procedure/manualità/abilità che, collezionati a scelta del candidato, potranno essere valutati dal Tutor di reparto e dal Responsabile di area o dal medico di Medicina generale, al fine del giudizio di idoneità (Riggio et al., 2019). Su questo tema, sicuramente la Conferenza saprà scandire una metodologia concordata con FNOMCeO e unitaria nel territorio italiano.

Un ulteriore aspetto, questa volta formale, su cui si potrebbe discutere è anche quello di una eventuale rivalutazione dell’atto convenzionale approvato con FNOMCeO ed attualmente utilizzato in tutti gli Atenei italiani. Probabilmente non se ne avrà alcuna necessità, ma anche questo è un aspetto che potrà essere discusso in una prossima riunione della CPPCLMM&C.

Bibliografia

Etheridge L, Boursico K. Performance and workplace assessment. In A Practical Guide for Medical Teachers, fifth edition Elsevier, Dent JA, Harden R and Hunt D eds., pp. 267-273, 2017.

Familiari G, Moncharmont B, Consorti F, Lenzi A, Gallo P, Basili S, Stella R, Anelli F. Sezione 2: Il nuovo libretto di Valutazione del tirocinio dell’esame di stato per l’abilitazione alla professione di medico chirurgo: un modello nazionale condiviso. Med Chir 79: 3518-3523, 2018.

Moncharmont B, Familiari G, Lenzi A, Basili A. Cosa cambia con la laurea abilitante per la Professione medica Sezione 1: Il tirocinio pratico-valutativo valido ai fini dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo: istruzioni per l’uso. Med Chir 79: 3514-3517, 2018.

Recchia L, Moncharmont B. Dal Progress Test al Training Test: analisi dei risultati finali 2018. Med Chir 82: 3650-3654, 2019.

Riggio O, Consorti F, Misasi R, Pagano L. La valutazione degli studenti durante il Tirocinio Professionalizzante Valutativo per l’esame di stato (TPVES): Proposta di adozione di un Diario di Tirocinio Clinico. Med Chir 83: 3674-3679, 2019

Strepparava MG, Barajon I, Basili S, Consorti F, Della Rocca C, Familiari G, Gallo P, Lui F, Merli M, Moncharmont B, Vignozzi L. Nuovi Strumenti Didattici – New educational tools “Insegnamolo Strano” Miniatelier. Med Chir 80: 3577-3583, 2018.

Cita questo articolo

Familiari G., et al., La modifica dell’ordinamento didattico della classe di laurea magistrale LM-41: non solo adempimenti burocratici, ma anche innovazione, in Medicina e Chirurgia, 85, 3752-3758, 2020. DOI: 10.4487/medchir2020-85-2

Affiliazione autori

Giuseppe Familiari, Carlo Della Rocca, Andrea Lenzi e Stefania Basili – Università degli studi di Roma “La Sapienza”;

Bruno Moncharmont – Università degli studi del Molise;

Linda Vignozzi – Università degli studi di Firenze

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