Nell’articolo è riportato e commentato l’iter normativo che ha portato il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo da un esame di Stato, da sostenere a distanza di tempo dopo il conseguimento della laurea, alla abilitazione contestuale al conseguimento del titolo accademico, la cosiddetta “laurea abilitante”.
Parole chiave: “laurea abilitante”, TPVES, esame di stato.
The article reports and comments the regulatory road map that transformed the national board license test from a state examination, to be taken months after graduation, to the contextual achievement of the license and the academic title, the so-called “qualifying degree”.
Keywords: Qualifying degree, TPVES, board licence examination
Introduzione
Con il decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, no. 18), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 17 marzo 2020, è caduta l’ultima limitazione che separava il laureato dei nostri corsi di studi dall’esercizio della professione medica: “Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abilita all’esercizio della professione di medico chirurgo”.
Questo è stato l’atto conclusivo di una lunga serie di eventi, resa possibile dalla costruttiva sinergia tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), la Conferenza permanente dei Presidenti di Corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia (CPPCLMM&C) e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri (FNOMCeO), che hanno eliminato alcuni tempi morti nell’iter che porta il laureato in medicina all’esercizio della professione medica.
Come si è arrivati alla laurea abilitante
La modifica dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo prevista dal DM del 19 ottobre 2001, no. 445 aggiornava
ed in parte semplificava la precedente normativa (DM 9 settembre 1957, successivamente integrato e modificato dal DM 26 ottobre 1996 n. 654), adattandola anche alla normativa della autonomia universitaria ed al nuovo ordinamento del corso di studi. La riforma del 2001, comunque, manteneva l’impianto esistente: l’esame di Stato consisteva in un tirocinio pratico e in una prova di esame, da svolgersi entrambe dopo il conseguimento del titolo accademico; la prova scritta veniva svolta due volte l’anno. Il decreto prevedeva comunque una serie di modifiche importanti:
• il tirocinio pratico veniva ridotto a tre mesi dai sei previsti precedentemente;
• il tirocinio pratico acquisiva la valenza di una “una prova pratica a carattere continuativo” con una “valutazione di ciascuno dei tre periodi sotto la diretta responsabilità e a cura del docente universitario, o del dirigente medico, responsabile della struttura frequentata dal candidato, e del medico di medicina generale”;
• il tirocinio pratico non sarebbe stato svolto unicamente “presso le cliniche universitarie o presso i presidi del servizio sanitario nazionale o equiparati”, ma anche “presso l’ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale”;
• la prova di esame, che poteva in passato essere svolta con modalità definite dalla commissione, viene strutturata in due parti consistenti nella soluzione di novanta quesiti a risposta multipla prelevati da un banca dati nazionale predisposta da una apposita commissione, diretti a valutare: o “le conoscenze di base nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale, con particolare riguardo ai meccanismi fisiopatologici e alle conoscenze riguardanti la clinica, la prevenzione e la terapia; o le capacità del candidato nell’applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica e nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica.”
• il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca assicurava la pubblicità della banca dati dei quesiti almeno sessanta giorni prima della data fissata per la prova scritta;
• veniva semplificata la composizione della commissione, affidandone la nomina al Rettore dell’Ateneo, fermo restando che era sancita la partecipazione di un rappresentante dell’Ordine professionale, come previsto dall’art. 1 del Decreto legislativo del capo provvisorio dello stato del 13 settembre 1946, no. 233, modificato dalla Legge 11 gennaio 2018, no. 3.
La procedura prevista da questo decreto aveva due importanti punti deboli. Lo svolgimento dell’esame di abilitazione dopo il conseguimento del titolo di studio in due sessioni annuali, una nel periodo aprile-giugno (con prova scritta a luglio) e l’altra nel periodo novembre-gennaio (con prova scritta a febbraio), comportava significativi tempi morti per i neolaureati, in quanto gli studenti che conseguivano la laurea nella prima sessione utile, cioè nel mese di luglio al termine del sesto anno di corso, non riuscivano ad entrare nel mondo della professione prima del mese di marzo dell’anno successivo; i laureati delle sessioni autunnale straordinaria avevano comunque un periodo di almeno quattro mesi tra la laurea e prova di esame. Inoltre, dal momento che l’accesso alle scuole di specialità è subordinato al conseguimento dell’abilitazione professionale, anche l’ingresso in questo percorso formativo veniva ritardato, in quanto l’inizio dei corsi è generalmente nei mesi autunnali.
Altro punto debole era la pubblicità della banca dati dei quesiti utilizzati per la prova scritta, che veniva interpretato dai candidati come una opportunità per imparare a memoria le risposte, facendo perdere in questo modo alla prova la valenza di verifica di conoscenze e competenze professionali.
La CPPCLMM&C aveva ipotizzato che al fine di ridurre il tempo di latenza tra il conseguimento del titolo accademico e l’entrata nel mondo della professione per il neolaureato, era possibile abbinare gli obiettivi formativi del tirocinio valutativo per l’abilitazione professionale alle attività formativa delle attività formative professionalizzanti specifiche della classe di laurea(1). Durante la 118ma riunione della conferenza, che si tenne a Ferrara il 12-13 giugno 2015, fu formulata una mozione inviata ai Presidenti dell’ANVUR e del CUN ed al Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR, in cui la conferenza chiedeva “l’immediata introduzione della Laurea Abilitante rendendosi disponibile, in accordo con gli altri organi competenti, a disegnarne il regolamento didattico”.
Al termine di una lunga gestazione, il 1 giugno 2018 fu pubblicato in Gazzetta ufficiale il DM 9 maggio 2018, no. 58 del MIUR firmato dal Ministro Fedeli (“Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo.”), da lungo tempo atteso dagli studenti dei corsi di laurea magistrale in Medicina chirurgia. Questo decreto, pur non introducendo la “laurea abilitante”, avrebbe eliminato (quando a regime) alcuni tempi morti nell’iter che porta il laureato in medicina all’esercizio della professione medica.
Le tre importanti novità introdotte dal DM 58/18 erano:
• l’aumento del numero di sessioni di esame di stato da due a tre all’anno, prevedendo sedute nei mesi di marzo, luglio e novembre, al termine delle tre sessioni annuali di esame di laurea;
• lo svolgimento del tirocinio pratico valutativo all’interno del percorso formativo prima del conseguimento del titolo di studio, conferendo doppia valenza (formativa e valutativa) ad una parte dei tirocini previsti dagli ordinamenti didattici;
• la modifica della seconda parte dell’esame di abilitazione (2).
Restava invece invariata la modalità di nomina e la composizione della commissione. Mentre la combinazione delle prime due innovazioni avrebbe evitato ai neolaureati inutili tempi morti prima dell’accesso alla prova abilitante, la terza aveva creato non poca preoccupazione nella popolazione studentesca, in quanto non prevedeva la pubblicazione del database dei quesiti da cui sarebbero stati estratti quelli oggetto della prova. Su questo aspetto la CPPCLMM&C aveva ritenuto prioritario intervenire trasformando il progress test, che veniva da 12 anni proposto a tutta la popolazione nazionale degli studenti di Medicina come strumento di valutazione della progressiva acquisizione e del mantenimento delle conoscenze adattandolo, nella edizione 2018, alle caratteristiche della prova di abilitazione, per renderlo in tal modo un test di prova (training test) per l’abilitazione.
La applicazione del DM 58/18 trovò qualche difficoltà tra studenti e docenti dei corsi di laurea in Medicina e chirurgia nelle varie sedi, in parte dovute ad una imperfetta definizione delle tempistiche di applicazione previste dal decreto, che furono successivamente chiarite e perfezionate da successivi atti ministeriali (3). L’esame di abilitazione con le nuove modalità sarebbe andato definitivamente ed interamente a regime nel luglio 2021, con la possibilità di coesistenza delle due modalità di tirocinio, pre- e post-lauream, tra luglio 2019 e luglio 2021.
Una importante e vivace sinergia sviluppatasi successivamente all’emanazione del decreto tra la CPPCLMM&C e FNOMCeO ha consentito di trovare una definizione condivisa degli obiettivi formativi del tirocinio pratico valutativo valido per l’esame di stato (TPVES), del modello di libretto di tirocinio nonché della convenzione tipo tra Ateneo ed Ordine dei medici della provincia di riferimento per la identificazione e selezione dei medici di medicina generale a cui attribuire la funzione di tutor.
La emergenza COVID-19 iniziata nel mese di febbraio 2020 ha reso impossibile lo svolgimento nella data prevista della prova pratica della seconda sessione 2019 degli esami di abilitazione (prevista per il giorno 7 marzo 2020), nonché il regolare svolgimento del TPVES per gli studenti del sesto anno della coorte 2014/15, che nella sessione estiva dell’anno accademico 2019/20 (luglio 2020) avrebbero potuto laurearsi e sostenere la prova di abilitazione nei giorni immediatamente successivi al conseguimento del titolo accademico. A questa situazione il Ministero ha risposto con un’azione decisa dell’attuale ministro Manfredi che, ritenendo ormai maturi i tempi per passare ad una laurea veramente abilitante, ha predisposto la inserzione nel Decreto-Legge 17 marzo 2020, no. 18 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in un decreto legislativo”, cosiddetto “curaitalia”) di un articolo (art. 102- Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie) che ha trasformato la laurea magistrale in Medicina e chirurgia (classe LM-41) in laurea realmente “abilitante”: “Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abilita all’esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58”.
Con questo provvedimento l’abilitazione all’esercizio della professione non sarà più conseguita in un esame successivo al conseguimento del diploma di laurea e formato da due parti (Tirocinio valutativo e prova con quesiti a scelta multipla), come previsto dai DM 445/01 e 58/18, ma sarà contestuale al conseguimento del titolo di studio, provvisto che nel tirocinio a doppia valenza il candidato abbia acquisito un giudizio positivo di idoneità da parte dei Tutor (vedi più avanti). In mancanza quindi della commissione prevista dalla normativa precedente (abrogata da questo articolo del decreto-legge) il valore abilitante dell’esame finale del corso di studi viene assicurato dalla presenza di un rappresentante della FNOMCeO che partecipa alla prova finale, nel rispetto di quanto disposto all’art. 1, comma 3, lett. f) del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dall’art. 4, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n.3, che dispone: “Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali : […] f) partecipano […] all’esame di abilitazione all’esercizio professionale”.
Una nota ministeriale a firma del Direttore generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio ricorda che la partecipazione del rappresentante dell’Ordine è finalizzata a “verificare, anche ai fini della successiva iscrizione all’Albo professionale, il regolare svolgimento dell’esame finale abilitante, a cui peraltro il laureando accede al termine di un percorso di studi all’interno del quale ha anche conseguito apposito giudizio di idoneità al tirocinio pratico valutativo di cui al D.M. n. 58/2018”. Il diploma di laurea così conseguito avrà pertanto contestualmente la valenza di titolo accademico e di titolo abilitante.
Un comma successivo dell’articolo 102 (comma 2) prevede possibilità di svolgimento e valutazione del tirocinio post-lauream (ex art. 2 del DM 445/01) per laureati che non hanno svolto il TPVES all’interno del percorso di studi (ad es. i laureati della classe 46/S o i laureati all’estero). In tal caso sulla base dell’esame finale del corso di laurea l’Ateneo rilascerà un titolo solo accademico e la successiva certificazione del tirocinio servirà per il rilascio del titolo di abilitazione all’esercizio della professione.
L’applicazione di quanto previsto dall’articolo 102 del DL 18/20 ha reso necessario l’adeguamento dell’ordinamento della classe di laurea (previsto dal successivo DM 2 aprile 2020, no. 8) e, con decreti rettorali, dei Regolamenti didattici di tutti i Corso di studi LM-41 nazionali per introdurvi la valenza “abilitante” del titolo di studio della classe e gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio pratico valutativo. È previsto che tali adeguamenti dei regolamenti didattici abbiano efficacia per tutte le coorti attive.
Il tirocinio valutativo
Già in quanto previsto dal DM/18, ma ancor di più per quanto disposto dall’articolo 102 del DL 18/20, il tirocinio pratico valutativo (TPVES) assume un ruolo fondamentale per l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico-chirurgo.
Tutte le riforme dell’ordinamento del percorso di studi finalizzato alla laurea in Medicina e chirurgia succedutesi a partire dagli anni ‘80 (le cosiddette tabelle XVIIIbis e XVIIIter, il DM 509/99 ed il vigente DM 270/04) hanno progressivamente sempre più valorizzato il tirocinio pratico, da svolgersi nelle strutture ospedaliere di riferimento o in affiancamento al medico di medicina generale. L’attuale normativa vigente fissa in 60 CFU (cioè un sesto del totale l’impegno formativo dello studente in Medicina) il limite minimo di crediti da dedicare a tale tipo di attività formativa pratica e professionalizzante.
Le programmazioni didattiche, in ciascuna sede, ripartiscono autonomamente le ore di tirocinio tra frequenza di reparti, di laboratori o di ambulatori medici. La CPPCLMM&C si è preoccupata in questi anni di dotarsi di strumenti di valutazione delle competenze (4). La applicazione del disposto del DM 58/18 vedrà lo studente, che abbia superato con esito positivo tutti gli esami del quarto anno, impegnato negli ultimi due anni di corso in un’attività di tirocinio, che sarà allo stesso tempo di tipo formativo e valutativo per un totale di 300 ore (15 dei 60 CFU), articolato in tre periodi: uno in area medica, uno in area chirurgica ed un altro da svolgersi nell’ambito della medicina generale. Questo tirocinio valutativo “volto ad accertare le capacità dello studente relative al «saper fare e al saper essere medico», che consiste nell’applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica, nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica, nel dimostrare attitudine a risolvere problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia e delle relative specialità, della diagnostica di laboratorio e strumentale e della sanità pubblica” 5. Il TPVES potrà essere svolto dallo studente al quinto e/o sesto anno di corso (secondo quanto previsto dal piano degli studi) tranne la rotazione presso l’ambulatorio del Medico di medicina generale, che dovrà essere svolto obbligatoriamente al sesto anno di corso. La tracciabilità delle attività di tirocinio valutativo è affidata ad un libretto-diario; la valutazione (idoneo/non idoneo) sarà a cura del tutor a cui è stato affidato: “… del docente universitario o del dirigente medico, responsabile della struttura frequentata dal tirocinante, e del medico di Medicina Generale” (6).
Per laureati che non hanno svolto il TPVES all’interno del percorso di studi (previsto dal comma 2 dell’articolo 102 citato sopra) sarà prevista la possibilità di svolgimento e valutazione del tirocinio post-lauream (ex art. 2 del DM 445/01). Questo sarà un tirocinio clinico che sarà svolto dopo il conseguimento di una laurea in Medicina e chirurgia con sola valenza accademica ed avrà le stesse caratteristiche di quello previsto dall’art.3 del DM 58/18, sia come modalità che come obiettivi formativi. In questo caso, però la valutazione da parte del tutor comporta l’attribuzione di un punteggio massimo di novanta punti, trenta per ogni periodo, con un minimo di 18/30 per ciascun periodo ed un punteggio complessivo di almeno sessanta punti ai fini del superamento e del successivo rilascio del titolo abilitante.
Il nuovo scenario
Dalla prima sessione di esami dell’anno accademico 2019/20 (giugno-luglio 2020) per gli studenti che hanno già svolto il TPVES pre-lauream, la laurea abilitante in Medicina e chirurgia (LM-41) è una realtà. Questo potrà consentire ai laureati di poter partecipare alla prova di selezione per l’ammissione alle scuole di specialità mediche prevista nel mese di luglio, laddove con le normative precedenti (ex DM 445/01) avrebbero dovuto attendere l’anno successivo.
Per andare a regime con il nuovo sistema della laurea abilitante il percorso non è scevro di difficoltà. In questo periodo di emergenza Covid-19 nella maggior parte delle sedi si sono incontrate difficoltà per lo svolgimento dei tirocini in presenza sia nei reparti ospedalieri che presso gli ambulatori dei medici di medicina generale. In risposta a questa criticità il ministero dell’Università ha emanato un decreto (DM 12 del 9 aprile 2020) che prevede, garantendo il rispetto degli obiettivi e delle finalità del tirocinio previsti dalle rispettive disposizioni di riferimento, norme transitorie limitate al periodo di emergenza per:
• modalità di espletamento delle attività di tirocinio clinico e del tirocinio pratico-valutativo anche con modalità a distanza;
• flessibilità nella suddivisione in aree (medica, chirurgica, medicina generale);
• possibilità di un rapporto tutor/tirocinante diverso dal rapporto 1:1 con riguardo alla parte di tirocinio da svolgersi nell’area di medicina generale;
• possibilità di svolgimento del tirocinio nell’area di medicina generale anche presso le strutture ospedaliere, pubbliche o equiparate, individuate a tale scopo dalla regione, nonché in centri di cure primarie quali day-hospital e ambulatori territoriali delle aziende sanitarie locali (7).
Le strutture didattiche dovranno adeguare i piani degli studi delle coorti attive, inserendo attività didattiche relative alle tre aree di tirocinio pratico valutativo al quinto e sesto (o solo al sesto) anno. Mentre questa operazione è relativamente semplice per quei corsi di studi che avevano le attività di tirocinio identificate nel percorso formativo come attività didattiche indipendenti, essa risulta più complessa per quelle sedi che avevano distribuito all’interno dei corsi integrati i CFU di attività professionalizzanti previsti dall’ordinamento.
È anche opportuno che i singoli corsi di studi si dotino di regolamenti interni o adattino quelli già esistenti, per calare nella realtà operativa del corso di studi quanto previsto dalla nuova normativa riguardo al TPVES e per regolamentare la partecipazione del rappresentante dell’Ordine dei medici ai lavori della commissione per l’esame finale.
Infine va ricordato che i decreti rettorali che hanno adeguato i regolamenti didattici, ed in particolare gli obiettivi formativi, del corso di studi LM-41 anche retroattivamente per le coorti già attive attualmente non sono ad oggi corrispondenti a quanto riportato nei documenti di evidenza pubblica (quadro A4.a della SUA-CdS) fino a quando non si provvederà ad un aggiornamento di questo cosiddetto “quadro RaD”.
1) Gallo P., Casoli R., Consorti F., et al., Verso una Laurea professionalizzante. 1° Acquisizione delle competenze professionali, Medicina e Chirurgia, 62: 2797-2804, 2014. DOI: 10.4487/medchir2014-62-4
2) “….. consiste nella soluzione di 200 quesiti a rispostamultipla, di cui una sola corretta, articolati in 50 formulati su argomenti riguardanti le conoscenze di base nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale, con particolare riguardo ai meccanismi fisiopatologici e alle conoscenze riguardanti la clinica, la prevenzione e la terapia; in 150 formulati su argomenti riguardanti le capacità del candidato nell’applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica e nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica.”
3) DL 30 aprile 2019, n. 35 “Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”, art. 12, comma 1
4) Consorti F., Della Rocca C., Familiari G., Gallo P., Riggio O., Sperandeo F., Valanzano R., Verso una Laurea professionalizzante. Certificazione delle Competenze professionali, Medicina e Chirurgia, 65: 2931-2941, 2015. DOI: 10.4487/medchir2015-65-3
5) DM 9 maggio 2018, n. 58 “Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo”, art. 3, comma 1.
6) DM 9 maggio 2018, n. 58 “Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo”, art. 3, comma 7.
7) di cui alla lettera a dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, no. 368
Moncharmont, B. et al., Dal nuovo “esame di Stato” alla “laurea abilitante”, in Medicina e Chirurgia, 85, 3747-3751, 2020. DOI: 10.4487/medchir2020-85-1
Bruno Moncharmont – Università degli studi del Molise
Giuseppe Familiari, Carlo Della Rocca, Andrea Lenzi e Stefania Basili – Università degli studi di Roma “La Sapienza“
Linda Vignozzi – Università degli studi di Firenze