Cosa cambia con la laurea abilitante per la Professione medica Sezione 1 il tirocinio pratico-valutativo valido ai fini dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo: istruzioni per l’uson.79, 2018, pp. 3514-3517, DOI: 10.4487/medchir2018-79-1

 

Abstract

Questo articolo presenta alcune riflessioni sulle nuove modalità di svolgimento dell’esame di stato introdotte dalla DM 58/18 e fornisce alcune istruzioni per la organizzazione del tirocinio pratico valutativo che, ai sensi del citato decreto, dovrà essere svolto nel corso degli ultimi due anni del percorso formativo, attribuendo una doppia valenza alle attività professionalizzanti previste dall’ordinamento didattico.

Parole Chiave: tirocinio pratico valutativo, esame distato.

This article presents a short description of the new procedures for the national board examination, introduced by DM 58/18 and provides some instructions for organizing the assessment internship which, according to the aforementioned decree, must be carried out during the last two years of the medical training, bestowing a double value to the internship that is part of the medical curriculum.

Key-Words: internship, national examination.

Articolo

Le novità

Il D.M. del 9 maggio 2018, n. 58 del MIUR (“Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo”) ha modificato le modalità di espletamento dell’esame di abilitazione alla professione, senza in realtà stravolgerne l’impianto generale definito dal DM 445 del 2001, ma modificando in particolare le modalità di svolgimento della “prova pratica a carattere continuativo consistente in un tirocinio clinico della durata di tre mesi” (da qui in poi tirocinio pratico-valutativo valido ai fini dell’esame di Stato, TPVES).

Il DM 445/01 prevedeva infatti che tale tirocinio valutativo fosse svolto dopo che il candidato aveva conseguito il diploma di laurea (magistrale o specialistica) in Medicina e Chirurgia.

La innovazione introdotta dal nuovo DM sposta invece questo tirocinio prima del conseguimento del titolo di studio, riconoscendo al tirocinio curriculare (previsto cioè dall’ordinamento didattico del corso di studi) una valenza anche valutativa ai fini prova di abilitazione professionale.

In questo modo il legislatore, senza modificare la normativa universitaria relativa all’esame di laurea e mantenendo la prova finale di abilitazione (prova scritta) dopo il conseguimento del titolo ha ottenuto l’indubbio vantaggio per il giovane laureato di eliminare il ritardo nell’inizio della sua attività professionale generato dallo svolgimento del tirocinio post-lauream.

Aldilà del vantaggio per il laureato, con questa scelta il legislatore ha inviato un importante segnale politico-culturale in quanto, attribuendo la doppia valenza al tirocinio svolto nel percorso di studi, ha sancito la continuità e la coerenza tra la l’ambiente accademico della formazione del medico ed il mondo della professione.

Lo stesso DM58/08 ha anche portato da due a tre le sessioni di esame nell’anno ed ha introdotto due ulteriori novità.

La prima riguarda la valutazione delle prove, che non avranno un punteggio ma consisterà in una semplice idoneità, sia per il tirocinio che per la prova scritta. L’altra novità riguarda la prova scritta, che continuerà ad essere una batteria di test a scelta multipla, articolati in due parti, volti a valutare:

a) le conoscenze di base nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale, con particolare riguardo ai meccanismi fisiopatologici e alle conoscenze riguardanti la clinica, la prevenzione e la terapia;

b) le capacità del candidato nell’applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica e nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica. La prova include anche una serie di domande riguardanti problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia, e delle relative specialità, della pediatria, dell’ostetricia e ginecologia, della diagnostica di laboratorio e strumentale, e della sanità pubblica.

La descrizione degli obiettivi di valutazione è uguali nei due decreti, ma porta il numero dei questi da 180 a 200 con una differente ripartizione; erano 90 per ciascun punto (a o b) nel DM 445/01 e sono 50 per il punto a e 150 per il punto b nel DM 58/18. La nuova prova darà, quindi, maggior rilevo alla valutazione delle conoscenze e competenze cliniche rispetto a quelle pre-cliniche.

Sono anche variate, nella nuova normativa, le modalità di predisposizione della batteria di quesiti. Secondo la vecchia normativa i 180 quesiti venivano estratti da un archivio di 5000 quesiti, curato da una apposita commissione e tenuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ne assicurava la pubblicità almeno sessanta giorni prima della data fissata per la prova scritta. Nella nuova modalità, per la predisposizione dei quesiti il Ministero si avvarrà di una Commissione nazionale di esperti composta da quattro professori universitari (due ordinari e due associati confermati) proposti dal CUN e dalla CRUI e quattro medici chirurghi designati dalla Federazione nazionale dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e non è prevista la pubblicazione di una banca dati.

Riteniamo a questo punto utile presentare alcune considerazione ed istruzioni alla vigilia dell’inizio dell’aa 2018/19, che vedrà impegnati i primi studenti nel tirocinio valutativo da espletare prima del conseguimento della laurea rinviando ad altri articoli considerazioni e commenti sulla valutazione del tirocinio e sulla prova scritta.

La progettazione

Anche nella sua articolazione il tirocinio nella nuova normativa ha conservato l’impianto generale; il tirocinio è articolato in tre periodi (di durata equivalente ad un mese ciascuno, corrispondente a 100 ore di attività didattica di tipo professionalizzante): un mese in area chirurgica; un mese in area medica; un mese nello specifico ambito della Medicina generale.

La implementazione all’interno della programmazione didattica dei corsi di laurea di quanto previsto dal DM 58/18 relativamente al tirocinio pratico valutativo richiederà necessariamente degli adattamenti. Infatti i 15 CFU di attività formative professionalizzanti [tirocini, indicati nella tabella ordinamentale nell’ambito “Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d)] che sono destinati ad avere doppia valenza hanno già una propria connotazione all’interno dell’articolazione del percorso formativo, con modalità differenti in ciascuna sede. In alcune sedi, infatti, il Piano degli studi prevede il tirocinio frazionato ed associato a singoli corsi integrati (eventualmente assegnato ad un SSD), mentre in altri è contenuto in una unica attività didattica soggetta a certificazione autonoma.

In entrambi i casi la programmazione didattica annuale dovrà indicare chiaramente quali tirocini di area medica e chirurgica o associati alla frequenza dell’ambulatorio del medico di Medicina generale dovranno essere considerati a doppia valenza.

A tal fine sarà strategico continuare a mantenere il riferimento ai CFU per la certificazione ai fini del percorso di laurea e quella in ore per quanto riguarda la certificazione ai fini del TPVES (vedi figura 1 A e B).

Il TPVES dovrà essere svolto negli ultimi due anni del percorso formativo. In particolare le ore relative all’area medica ed a quella chirurgica potranno essere svolte al quinto e/o al sesto anno mentre quelle relative all’ambito della Medicina generale unicamente al sesto anno di corso. In nessun caso è possibile iniziare il TPVES prima del quinto anno di corso e prima che siano stati sostenuti positivamente tutti gli esami relativi ai primi quattro anni di corso previsti dall’ordinamento della sede universitaria. Una ricognizione effettuata dalla presidenza del CPPCLMMC ha permesso di accertare che tutte le sedi hanno un numero adeguato di CFU di tirocinio negli ultimi due anni corso per consentire lo svolgimento del tirocinio valutativo. È quindi affidato al consiglio della struttura didattica il compito di definire in sede di programmazione annuale quali tirocini potranno essere a doppia valenza e di proporre agli studenti opportune combinazioni di segmenti da svolgere in reparti di medicina o specialità mediche ed in reparti di chirurgia o di specialità chirurgiche per raggiungere il numero di 100 ore in ciascuna area. È anche opportuno che il consiglio della struttura didattica fornisca precise indicazioni procedurali ed amministrative nel caso in cui ritenga opportuno attribuire valenza TPVES per segmenti di area medica o chirurgica ad eventuali attività didattiche professionalizzanti svolte nell’ambito di programmi di scambio internazionale.

È necessario che per lo svolgimento dei tirocini a valenza TPVES in area medica o chirurgica gli studenti vengano affidati singolarmente per ciascun segmento ad un tutor supervisore adeguatamente formato. Almeno uno di questi, che deve fungere da tutor coordinatore, deve essere un docente universitario o dirigente medico, responsabile della struttura frequentata dal tirocinante. Per il tirocinio nell’ambito della Medicina generale, il medico di medicina generale a cui verrà assegnato lo studente svolgerà la funzione di tutor.

La certificazione

Occorre innanzitutto ribadire che la certificazione del tirocinio valutativo ai fini dell’esame di abilitazione alla professione deve essere separata ed indipendente da quella necessaria ai fini della validazione del percorso formativo.

Le modalità indicate nel DM 58/18 prevedono che, come avveniva in precedenza, allo studente venga fornito per il TPVES un libretto-diario che si articola in una parte descrittiva delle attività svolte e di una parte valutativa delle competenze dimostrate.

Al fine di garantire una uniformità di comportamento tra le singole sedi, la CPPCLMC ha sviluppato una proposta che consenta una corretta certificazione compatibile con le peculiarità dello svolgimento del tirocinio curricolare, soprattutto nelle aree medica e chirurgica dove le 100 ore potrebbero essere svolte in più segmenti. Per questi tirocini, quindi, dovranno essere riportate le attività suddivise nelle varie strutture nelle quali è stato segmentato il tirocinio, con la validazione del tutor supervisore. La valutazione finale per ciascuna area verrà eseguita da un tutor coordinatore. Per la rotazione nell’ambito della Medicina generale il medico di medicina generale con funzione di tutor sarà responsabile della valutazione.

La valutazione del tirocinio deve “accertare le capacità dello studente relative al «saper fare e al saper essere medico» che consiste nell’applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica, nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica, nel dimostrare attitudine a risolvere problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia e delle relative specialità, della diagnostica di laboratorio e strumentale e della sanità pubblica” (ex art. 3, comma1 del DM 58/18).

A tal fine la CPPCLMMC, d’intesa con la FNOMCeO, ha predisposto tre griglie di valutazione (area medica, area chirurgica e Medicina generale) con indicazione delle competenze sulle quali il tutor dovrà fare la sua valutazione ed esprimerà il giudizio finale. Per l’area medica e l’area chirurgica il tutor coordinatore esprimerà il giudizio finale tenendo conto, nel caso, delle valutazioni espresse dai tutor supervisori. Il giudizio finale sarà un giudizio di idoneità (idoneo/non idoneo).

La tempistica

Sebbene il DM 58/18 preveda che il nuovo regolamento che contempla l’espletamento del tirocinio prima della laurea si applichi a decorrere dalla sessione di esame del mese di luglio 2019, ciò non sarà possibile in quanto solo gli studenti che si iscrivono nell’aa 2018/19 al quinto anno di corso potranno iniziare il TPVES al completamento degli esami del quarto anno e quindi la prima sessione utile di esami alla quale potranno partecipare sarà quella del luglio 2020 (vedere Mozione).

Nelle disposizioni transitorie, il nuovo decreto prevede che solo per due anni dalla sua entrata in vigore (e cioè fino al mese di giugno 2020) coloro che non hanno espletato il TPVES durante il corso di laurea in Medicina e Chirurgia potranno essere ammessi all’esame di Stato a seguito dello svolgimento e del superamento del tirocinio come previsto dal vecchio decreto (DM 445/01). Pertanto è consigliabile che i Corsi di studio avviino tempestivamente una ricognizione tra gli studenti ritardatari al fine di identificare coloro che, iscritti per l’aa 2018/19 al sesto anno in corso o fuori corso, prevedano di laurearsi dopo il mese di marzo 2020. È opportuno, infatti, che per costoro venga per tempo programmato lo svolgimento di attività professionalizzanti con valenza TPVES (come previsto dalla nuova normativa), eventualmente anche in sovrannumero rispetto ai CFU di tirocinio previsti da loro piano degli studi o, laddove possibile, che venga deliberata ed attivata la valenza TPVES di attività professionalizzanti non ancora espletate. Ovviamente, in considerazione della tipologia valutativa di questi tirocini, non è pensabile che si possano convalidare ex post come TPVES attività di tirocinio già espletate.

I punti chiave del TPVES

  • è espletato negli ultimi due anni del corso di studio;
  • si può iniziare solo dopo aver sostenuto positivamente tutti gli esami dei primi quattro anni di corso;
  • si articola in tre periodi di 100 ore (un mese) in area chirurgica, area medica, ambito della medicina generale (quest’ultimo solo al sesto anno);
  • la certificazione deve essere separata ed indipendente da quella ai fini della laurea;
  • il giudizio finale per ciascun’area di tirocinio deve essere formulato da un docente universitario o da un dirigente medico, responsabile della struttura frequentata dal tirocinante e per il tirocinio nell’ambito della Medicina generale dal Medico di medicina generale;
  • Il giudizio finale è un giudizio di idoneità (idoneo/non idoneo)
  • è la modalità obbligatoria per chi si laurea dopo marzo 2020.

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Bibliografia

Cita questo articolo

Moncharmont B., Familiari F., Basili S., Lenzi A., Cosa cambia con la laurea abilitante per la Professione medica  Sezione 1 il tirocinio pratico-valutativo valido ai fini dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo: istruzioni per l’uso, Medicina e Chirurgia, 79, 3514-3517, 2018. DOI: 10.4487/medchir2018-79-1

 Affiliazione autori

Bruno Moncharmont, vice-presidente della CPPCLMMC, Università degli studi del Molise

Giuseppe Familiari, vice-presidente della CPPCLMMC, Università degli studi di Roma “La Sapienza”

Stefania Basili, presidente della CPPCLMMC, Università degli studi di Roma “La Sapienza”

Andrea Lenzi, presidente della ASSOCIAZIONE “CPPCLMMC

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