Accesso a Medicina e condizioni minime di formazione

Autori: Andrea Lenzi

Pubblichiamo in questo numero un’analisi del Gruppo di Lavoro, coordinato da Giuseppe Familiari, Selezione all’accesso e test attitudinali, riforma e monitoraggio, nella quale vengono esposte le criticità che deriverebbero dalla possibilità di adottare, per l’ammissione ai corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia  per l’anno accademico 2015-2016, il cosiddetto “modello francese”.  Questo modello prevede un primo anno, con libero accesso, comune a tutte le facoltà di ambito sanitario al termine del quale vi è un test che permette di distribuire per attitudine e per risultato gli studenti in una delle quattro facoltà. La nostra Conferenza (ed anche quella dei Presidi) ha deliberato una mozione che chiede al Sig. Ministro del MIUR di analizzare approfonditamente l’ampio contesto internazionale delle procedure di accesso a Medicina, attivando un tavolo di lavoro che raggiunga gradualmente e per evidenze documentate un modello realisticamente applicabile alla realtà del nostro sistema pedagogico-formativo, peraltro già ben allineato e integrato con la comunità scientifica e pedagogica internazionale.

La nostra Conferenza ha sempre guardato alle esperienze degli altri Paesi con l’intenzione di assicurare al medico che si forma nel nostro Paese le più ampie possibilità di accesso al modo del lavoro professionale sia in Italia che all’ estero.  La nuova direttiva europea 2013/55/UE, che concerne il riconoscimento delle qualifiche professionali, identifica le “condizioni minime di formazione” necessarie per la valutazione automatica dei titoli che danno accesso a specifiche attività professionali. Mentre la direttiva 2005/36/CE recitava (art. 24, paragrafo 2) “La formazione medica di base comprende almeno sei anni di studio o 5500 ore d’insegnamento teorico e pratico dispensate in un’università o sotto la sorveglianza di un’università”,  la nuova direttiva 2013/55/UE (art. 1, paragrafo 18) rende cumulative le condizioni relative al numero di anni e di ore. Il testo è stato modificato in questi termini: “La formazione medica di base comprende almeno cinque anni di studio complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 5500 ore d’insegnamento teorico e pratico svolte presso o sotto la supervisione di un’università.” Il punto critico è ovviamente il calcolo delle 5500 ore di insegnamento teorico e pratico, perché il nostro ordinamento (pressoché identico in tutte le sedi), sommando tutte le tipologie di CFU, prevede un carico orario di massimo  4800 ore, non sufficienti a soddisfare il requisito richiesto. Occorrerà da noi quindi, riesaminare  l’Ordinamento, apportandovi modifiche normative minime ma tali da permettere di  giungere ad una ridistribuzione delle ore, idonea a rappresentare un’adeguata soluzione al problema emerso.

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