Evoluzione della funzione di coordinamento delle attività formative professionalizzanti dei Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie. Indagine nazionalen.72, 2016, pp.3263-3268 DOI:10.4487/medchir2016-72-1

Abstract

Since the transition of the healthcare professions education from the Regional Schools to University, the role of Coordinator of the clinical learning activities has been reinforced and has became increasingly important in the governance of the degree programs. However, to date, the professionals holding this function have expressed disappointment for their position within the organization and the instability of their role. Aiming at developing a stabilization policy of this role, a National survey was conducted to describe the functions, recruitment criteria, term of office and development of Coordinators of the clinical learning  activities of the 22 Healthcare Professions Degree Programs’ campuses. Two hundred and twenty nine Directors/Coordinators out of 425 eligible (53.8%) participated in the study; they represented 16 out of the 22 Healthcare Professions. The 41.9% of the respondents were named as Coordinators and the 42.4% as Directors. More than 85% of the interviewees were ˃ 41 years old, had a Master degree and a three-years renewable contract; the 70% worked for the National Health Service, the 23.6% for the University and the remaining 6% were freelance professionals.  Two third of them had a full time position. All the respondents worked as Coordinator for at least three years and the 36.7% of them for more than 11 years; the 50% of them had a salary equal to a Charge Nurse. More than 90% of the respondents perceived themselves autonomous in the organization and evaluation of the students’ clinical placements, while they reported a reduced autonomy in the supervision of Courses schedules and in the Tutors’selection. Starting from these results, the CPCLPS may hypothesize possible developments for the coming years.

Parole chiave: Atitvità formativa professionalizzante – Ruolo del coordinatore – Professioni sanitarie
Keywords: Clinical learning activities – Role of Coordinator – Healthcare professions

Articolo

Introduzione

La formazione universitaria delle professioni sanitarie compie venti anni, la funzione di coordinamento professionale si è consolidata ed ha assunto un ruolo sempre più importante nella governance dei corsi di laurea. Tuttavia nell’ambito della Conferenza Permanente emerge da tempo la necessità di riflettere sul   ruolo dei professionisti che hanno assunto questa funzione  perché esprimono disagio per la collocazione istituzionale e l’instabilità del loro ruolo.

I corsi di laurea delle professioni sanitarie essendo abilitanti  devono  sviluppare  competenze professionali   attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche esperienze  nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza delle  competenze di base per una loro spendibilità nell’ambiente di lavoro.

I piani didattici infatti prevedono l’articolazione dei 180 CFU in 96 CFU di attività formative teoriche, 21 CFU per tesi, attività elettive, informatica e inglese,  e 60 CFU per esperienze di tirocinio in contesti reali e infine 3 CFU per attività di laboratorio pre-post clinici. Nell’ambito dei 96 CFU, ai quali concorrono i settori scientifici disciplinari previsti dagli ordinamenti didattici, da un minimo di 15 a 30 CFU sono dedicati agli insegnamenti relativi allo specifico ambito disciplinare (es. infermieristica, fisioterapia, logopedia.).

La finalità abilitante di questi Corsi di Laurea prevede negli Organi del Corso di Laurea (CL), oltre al Presidente e Collegio Docenti, anche una figura che assume la funzione di Coordinatore delle attività formative professionalizzanti, prevista nei  vari decreti e documenti che si sono susseguiti in questi 20 anni. Cosa si intenda con attività formative professionalizzanti non è ancora condiviso e univoco, tuttavia l’interpretazione più diffusa ritiene che comprendano il  tirocinio e le integrazioni con le docenze teoriche, in particolare con  quelle di specifico ambito professionale, oltre a tutte le attività di preparazione e rielaborazione del tirocinio  (es. briefing, debriefing, laboratori, simulazioni, sessioni di discussione casi).

Tale funzione di coordinamento venne introdotta con il D.M. del 24 luglio 1996(1) recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell’area sanitaria (art.1.8) che tra gli Organi del corso   prevedeva un Coordinatore dell’insegnamento tecnico-pratico e di tirocinio, nominato dal Consiglio di Corso di D.U. tra coloro in servizio presso la struttura sede del Corso, sulla base del curriculum che tiene conto del livello formativo nell’ambito dello specifico profilo professionale, cui corrisponde il Corso. Inoltre precisava la durata del mandato per tre anni  e le assegnava la responsabilità dei seguenti processi:  insegnamenti tecnico-pratici e loro coordinamento con gli insegnamenti teorico-scientifici, organizzazione delle attività complementari, assegnazione e supervisione dei tutori, garantire l’accesso degli studenti alle strutture qualificate come sede di insegnamenti tecnico-pratici. Il Consiglio di Corso di Diploma individuava un coordinatore didattico per ciascun anno di corso e forme di tutorato per la formazione tecnico-pratica.

Con il decreto del 24 settembre 1997(2) vennero poi definiti i requisiti di idoneità delle strutture per i diplomi universitari dell’area medica, nel quale si stabilì che per ogni corso di Diploma Universitario dovesse esserci un coordinatore tecnico-pratico dello specifico profilo professionale.

Il D.M. del 2 aprile 2001(3) che trasformò i diplomi universitari in corsi di laurea per le 22 professioni sanitarie ribadiva che  “particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l’attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti”.

Nel 2012 (4) la Conferenza Permanente dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie ha dedicato una Consensus Conference alla formazione professionalizzante. In tale occasione è emersa l’ambiguità   della denominazione “coordinatore” e la conseguente debolezza e non chiarezza di mandato. Emerse la proposta  di  chiamarlo  “Direttore della Didattica Professionale” (ex Coordinatore delle attività pratiche di tirocinio) con la responsabilità di assicurare l’integrazione tra gli insegnamenti teorici e il tirocinio, favorire la conformità degli insegnamenti professionali agli standard di competenza definiti e dirigere i tutor professionali. La Consensus raccomandava che l’assegnazione dell’incarico fosse formalizzata dal Collegio Didattico  e che il professionista scelto venisse assegnato a tale funzione a tempo pieno.

Negli anni successivi la problematica è stata oggetto di mozioni dell’ANVUR (5), dell’Osservatorio delle Professioni Sanitarie e del MIUR.  Un parere dell’ANVUR del 18 ottobre 2011, volto a chiarire i requisiti della docenza nei corsi di laurea delle professioni sanitarie, affermò la necessità di assicurare questo ruolo e di definirlo  in modo unitario, attribuendogli la denominazione di “Direttore delle attività didattiche” e superando la disomogeneità di  denominazioni  quali “Coordinatore delle attività didattiche, Coordinatore delle attività tecnico-pratiche e di tirocinio, Responsabile delle attività didattiche professionali. Inoltre esplicitò i requisiti per accedere a questo ruolo  analoghi a quelli richiesti alla docenza, ovvero laurea magistrale nella classe della professione sanitaria di riferimento, almeno 3 anni di esperienza di coordinamento didattico (coordinamento di anno, di insegnamento, di corso integrato) e 5 anni di titolarità di insegnamento in discipline professionalizzanti nello specifico profilo professionale in corsi universitari. In una  successiva Mozione (6) (8 maggio 2013) dell’Osservatorio Nazionale per le Professioni Sanitarie si ribadì come requisito obbligatorio dei Corsi di Laurea la presenza di un docente responsabile della formazione professionalizzanti rinforzando e recependo la denominazione “Direttore delle attività didattiche” prevista dall’ANVUR. Pur condividendo i requisiti per accedere a questo ruolo l’Osservatorio  propose  una deroga, in via transitoria e ad esaurimento, che per 5 anni potessero essere incaricati anche in regime di part-time “in convenzione” liberi professionisti in possesso di Laurea del profilo specifico ma non della Laurea Magistrale per i Corsi di Audioprotesista, Igienista Dentale, Podologo e Tecnico Ortopedico

Nel maggio 2012 (4) la Conferenza prese posizione con una mozione sollecitata da molte Università che, in fase di  applicazione del  DM 270/2004, avevano attribuito nei loro  Statuti  al  “Presidente del Corso di Laurea” la denominazione  di “Coordinatore del Corso di Laurea” e segnalavano una confusione nell’identificare i ruoli e responsabilità  dei CL.  Tale Mozione, condivisa anche con la Conferenza dei Presidi e dei Presidenti dei CLM di Medicina e Chirurgia, proponeva  di  nominare i 2 ruoli  “Presidente del Corso di Laurea” e “Direttore delle attività didattiche professionalizzanti”. Rispetto alle precedenti definizioni dell’ANVUR e  dell’Osservatorio, si ritenne opportuno aggiungere il termine “Direttore delle attività formative professionalizzanti”per fedeltà alla mission con cui era stato creato questo ruolo ma anche per non limitare le responsabilità dei Docenti e del Presidente.

Questo excursus storico, pur nelle sue contraddizioni, ha rinforzato e formalizzato sul piano legislativo la peculiarità  dei corsi di laurea abilitanti. Dopo 20 anni di formazione delle Professioni Sanitarie in ambito accademico sta emergendo l’esigenza di stabilizzare questo ruolo, ma prima di elaborare linee strategiche, la Conferenza ha ritenuto necessario fotografare la situazione del coordinamento professionale a livello nazionale.

Materiali e metodi

E’ stato predisposto un questionario per rilevare le diverse denominazioni, il profillo degli attuali Coordinatori (età, esperienza professionale e formativa, appartenenza istituzionale), durata e modalità di assegnazione dell’incarico, effettuazione di tale ruolo  in regime di tempo pieno o part-time, partecipazione agli Organi del Corso e alla commissioni di esame, funzioni realmente svolte e grado di autonomia percepita, problemi e criticità. È stato inviato a tutte le sedi dei 22 Corsi di Laurea attraverso i Vicepresidenti di ciascuna Commissione.

Risultati

Su un totale di 425 sedi di Corso di Laurea, hanno partecipato allo studio 229 sedi (53.8%), afferenti a 16 delle 22 professioni sanitarie e a 40 Università, non hanno risposto le Università di Sassari e Foggia (Tabella 1).

 

Corso di Laurea QuestionariN (%) N. sedi
Infermieristica 50 (56) 88
Infermieristica Pediatrica 2 (20) 10
Ostetricia 15 (43) 35
Fisioterapia 30 (77) 39
Logopedia 18 (72) 25
Igiene Dentale 22 (85) 26
Dietistica 13 (54) 24
Tecniche Sanitarie di Radiologia Medica 22 (59) 37
Tecniche di Neurofisiopatologia 8 (73) 11
Tecniche Ortopediche 4 (36) 10
Tecniche di Laboratorio Biomedico 10 (28) 36
Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare 5 (36) 14
Assistenza Sanitaria 7 (63) 11
Tecniche della Prevenzione nell‘Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 8 (30) 27
Ortottica 7 (35) 20
Tecniche Neuro e Psicomotricità infantile 8  (67) 12
Totale 229 (53.8) 425

Tab. 1 – Tasso di risposta al questionario per ciascun Corso di Laurea.

Per quanto riguarda la denominazione di questa figura, emerge che il 42,4% è denominato dalle Università come Direttore, declinato con le  seguenti specificazioni: Direttore didattico, Direttore delle attività formative, della didattica professionale, delle attività formative pratiche e di tirocinio; il 41,9% è nominato come Coordinatore, con le seguenti specificazioni: della didattica professionale, del corso di laurea, delle attività formative professionalizzanti, didattico, tecnico-pratico, delle attività formative aziendali. Per il restante 9,6% è chiamato genericamente Responsabile dell’attività didattica professionalizzante e di tirocinio o delle attività formative (Figura 1).

Schermata 2017-01-31 alle 15.30.31Il profilo che emerge dall’indagine (229 Coordinatori) è di un professionista con più di 41 anni (204; 89%) e in possesso del titolo di Laurea Magistrale (106; 46,3%) o Laurea Magistrale più Master, Dottorato o altra Laurea (103; 44,8%) (Figura 2). Per quanto riguarda l’appartenenza istituzionale, il 70% dei Coordinatori è dipendente del Servizio Sanitario Nazionale messo a disposizione dell’Università, il 23,6 % è dipendente dell’Università con profilo tecnico, professionale o di ricercatore, e il 6 % è in regime di libera professione.

Nei due terzi dei Corsi di Laurea i Coordinatori sono dedicati a questa funzione a tempo pieno e un terzo a tempo parziale. Dei 146 Coordinatori/Direttori dedicati a tempo pieno, 113 appartengono al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e 33 all’Università. I 76 dedicati a tempo parziale a questa funzione appartengono al SSN (44), all’Università (18) e 14 sono liberi professionisti distribuiti su tutti i corsi di laurea (Figura 3).

L’incarico di Coordinatore/Direttore è ricoperto per il 36,7% da più di 11 anni, per il 26,6% da 6 a 10 anni e il 19,6% da 3 a 5 anni (Figura 4).  L’incarico è stato assegnato con differenti modalità, nel 49% dei corsi con nomina del Collegio Docenti, nel 40% con bando aziendale e/o in accordo con l’Università, e nel 3,9% con concorso pubblico. Come definito nei Decreti Ministeriali del 24 luglio 1996 e del 19 febbraio 2009, la durata dell’incarico di tre anni e rinnovabile è rispettata nell’85% dei corsi e solo nel 7% è un incarico stabile e definitivo. Circa il 50% dei Coordinatori/Direttori gode di un inquadramento funzionale ed economico equivalente al livello di coordinamento delle unità operative dei servizi sanitari. Per i Corsi di Laurea con piccoli numeri di studenti dove il coordinatore è un libero professionista, presta tale collaborazione in forma gratuita o con tariffe orarie a forfait e di modesta entità.

Schermata 2017-01-31 alle 15.32.49

I Coordinatori/Direttori partecipano agli Organi Collegiali del Corso di Studio con diversi gradi di coinvolgimento: il 79% partecipa al Consiglio di Corso (CdC) con diritto di voto, e il 13% non partecipa, il 7% partecipa senza diritto di voto; quest’ultima situazione sembra essere una scelta di singolo Corso di Laurea e non omogenea per gli altri Corsi di Laurea della stessa Università. Anche la loro partecipazione al Comitato per la Didattica è variabile, solo la metà partecipa come componente effettivo. Partecipano, invece, sempre alle Commissioni di Esame di Stato e di tirocinio, con il ruolo di coordinatore o di docente (Figura 5). Sono molto coinvolti nel gruppo di riesame e nei  processi di autovalutazione.

Il tirocinio e le attività formative professionalizzanti rappresentano l’ambito di maggior responsabilità dei Coordinatori/Direttori. Emerge, infatti, la loro percezione di godere di elevata autonomia nella programmazione dei tirocini, supervisione dei sistemi di valutazione, scelta delle sedi di tirocinio e rapporti con le aziende e gli enti che accolgono gli studenti, gestione del percorso di tirocinio degli studenti, di progetti innovativi e del tutorato; percepiscono una autonomia più limitata, invece, nella possibilità di orientare e supervisionare i programmi e la qualità delle docenze professionali e nello scegliere i tutor (Figura 6).

Schermata 2017-01-31 alle 15.34.31 I Coordinatori/Direttori oltre alle attività prima descritte e che  sono coerenti con la loro mission,  assumono anche  attività che potrebbero afferire al Presidente, a  docenti-coordinatori didattici, alle segreterie. Per esempio  coordinano  le docenze non professionali, promuovono incontri per favorire le integrazioni verticali e orizzontali tra gli insegnamenti, promuovono le relazioni internazionali, organizzano e coordinano i calendari delle lezioni, gli esami teorici  e l’esame finale di stato  nell’elaborazione dei verbali delle varie commissioni.

Conclusioni

I risultati fotografano la situazione della metà delle sedi di Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie, seppur distribuite su tutto il territorio nazionale. Per alcuni Corsi di Laurea (fisioterapisti, logopedisti, igienisti dentali) hanno aderito più dei 2/3 delle sedi. Tra  le sedi che non hanno partecipato allo studio  è probabile che molte non siano state raggiunte perché l’avvicendamento di Presidenti e Coordinatori e l’apertura e la chiusura di sedi periferiche ha reso  difficoltoso aggiornare i loro indirizzi e recapiti.

Emerge un profilo di coordinatore/direttore con un buon livello formativo, appartenente al profilo professionale del corso, la maggior parte dichiara di avere  un incarico triennale rinnovabile come prevede la normativa, tuttavia un terzo ricopre l’incarico da più di 11 anni e sembra configurare un’assegnazione definitiva. L’intento della normativa era quello di far seguire al Coordinatore la stessa durata di mandato del Presidente, ipotizzando un ruolo fiduciario. In realtà questo non è avvenuto ma è anche comprensibile, perché se il Coordinatore è stato scelto sulla base della competenza professionale e pedagogica è importante che abbia la possibilità di esprimere le proprie funzioni almeno per 2-3  incarichi , quindi 6-9 anni. Una rotazione programmata può essere necessaria per portare idee nuove e innovazioni oltre che nuove energie al corso di laurea, anche se non è semplice questa entrata ed uscita dall’ente di appartenenza  sia servizio sanitario che università.

Emerge una notevole disomogeneità sulla denominazione e sulle modalità di reclutamento e formalizzazione dell’incarico.  Il coinvolgimento negli organi collegiali del CdS, pur essendo diffuso, non è ancora garantito a tutti, con il rischio  di separare la componente universitaria dei docenti dalla componente professionale. In questo non è stata di aiuto la recente normativa (270/2004)7 recepita restrittivamente da molti Atenei che non hanno ritenuto componenti di diritto del Consiglio di Corso  i docenti a contratto e quindi anche il Coordinatore e i Tutor Professionali.

I Coordinatori intervistati ritengono di svolgere le funzioni  previste dalla normativa, dichiarano di gestire con elevata autonomia e responsabilità la programmazione dei tirocini, la supervisione dei sistemi di valutazione, la scelta delle sedi di tirocinio, i rapporti con le aziende e gli enti che accolgono gli studenti  e la  gestione delle diverse forme di tutorato; percepiscono una autonomia più limitata, invece, nella possibilità di orientare e supervisionare i programmi e la qualità delle docenze professionali e nella scelta dei Tutor professionali.

Accanto a queste responsabilità segnalano  che nella loro attività quotidiana, soprattutto quando sono dedicati a tempo pieno, frequentemente compensano attività che competono ad altri ruoli come al Presidente8, ai docenti coordinatori di insegnamento o di anno e al personale amministrativo.

Il loro disagio più rilevante è l’appartenenza istituzionale, infatti si sentono poco considerati  dall’Azienda Sanitaria da cui dipendono, perché li percepisce una risorsa “persa” a disposizione dell’Università e spesso non li considera nei loro bisogni di sviluppo economico e di carriera, ma anche dall’Università  che li considera “estranei” al sistema universitario anche quando ne coglie il ruolo determinante della governance del corso di laurea.

Ora si aprono molte ipotesi li lavoro per la Conferenza al fine di disegnare possibili sviluppi  per i prossimi anni. Se l’assegnazione di un ruolo di coordinamento a termine comporta alcuni vantaggi sopra descritti , ne rende contestualmente debole la posizione e può non incentivare a crescere nelle competenze pedagogiche e scientifiche. Inoltre il ruolo di coordinamento deve essere rivalutato anche alla luce della costruzione di un corpo docente strutturato in ambito accademico e appartenente ai settori scientifico disciplinari delle professioni sanitarie (Ricercatori, Associati, Ordinari).

Nel frattempo sarà impegno della Conferenza portare sui tavoli dell’Osservatorio, dell’Anvur, dei due Ministeri interessati la necessità di elaborare linee di indirizzo affinché Regioni e Università, attraverso i protocolli di intesa, regolarizzino questa figura e soprattutto la prevedano per quelle sedi che sono ancora affidate a collaborazioni volontarie o a Direttori dei Servizi delle Professioni Sanitarie che assumono questa funzione, sovrapponendo due ruoli che hanno necessità di competenze, logiche e tempi diversi.

 Le funzioni del Direttore della Didattica Professionale

Una proposta condivisa nell’ambito della Conferenza (9)

  • Realizzare la programmazione e gestione delle attività di tirocinio considerando criteri formativi, organizzativi e clinici dei servizi, nonché le linee di indirizzo degli organi universitari e professionali
  • progettare, gestire e valutare le attività didattiche professionalizzanti avvalendosi per il tirocinio e i laboratori di tutori dedicati e/o dei servizi
  • promuovere il coordinamento degli insegnamenti disciplinari specifici facilitando l’integrazione degli insegnamenti teorici con quelli professionali assicurando la pertinenza formativa agli specifici profili professionali
  • gestire reclutamento, inserimento e sviluppo formativo dei tutor assegnati
  • fornire consulenza pedagogica e attività di orientamento agli studenti, attraverso colloqui ed incontri programmati
  • gestire le risorse in allineamento alle risorse di budget della struttura sanitaria in cui ha sede il Corso di laurea
  • promuovere strategie di integrazione con i referenti dei servizi sanitari per facilitare e migliorare la qualità dei percorsi formativi
  • garantire la sicurezza e gli adempimenti della normativa specifica
  • produrre report e audit rispetto all’attività formativa professionale realizzata
  • promuovere sperimentazioni e ricerca pedagogica nell’ambito delle attività professionalizzanti
  • certificare le competenze professionali in conformità agli standard professionali definiti

 

Bibliografia

1) Decreto Ministeriale 24 luglio 1996 Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1996, n. 241  Approvazione della tabella XVIII-TER recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell’area sanitaria, in adeguamento dell’art.9 legge 19 novembre 1990, n.341

2) Decreto del 24 settembre 1997 Requisiti d’idoneità delle strutture per i Diplomi universitari dell’area medica.

3) Decreto interministeriale 2 aprile 2001 Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie

4) Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni sanitarie. Denominazione Ruoli e Funzioni CdL/CLM delle professioni sanitarie. Mozione  19 maggio 2012.

5) ANVUR Parere n. 14/18 ottobre 2011, Requisiti di docenza per le classi riguardanti i corsi di studio relativi alle professioni sanitarie, al servizio sociale, alle scienze motorie, alla mediazione linguistica e alla traduzione e interpretariato.

6) Osservatorio Nazionale per le Professioni sanitarie. Requisiti di docenza per i corsi di laurea delle professioni sanitarie. Mozione  8 maggio 2013 recepita dal MIUR con  Lettera Prot.10937.

7) Decreto 22 ottobre 2004, n.270 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

8) Basili S.  Il ruolo del Presidente di Corso di Laurea tra quello istituzionale e quello pedagogico. Med Chir. 70: 3187-3190,2017.

9) Saiani L, Bielli S, Marognolli O, Brugnolli A. Documento di indirizzo su standard e principi del tirocinio nei CL delle Professioni Sanitarie. Med Chir. 47, 2036-2045, 2009.

Si ringraziano i colleghi che hanno collaborato alla rilevazione:  Paola Ferri, Anna Persico, Daniela Zavarise, Elisabetta Losi, Michela Rossini, Gabriella Buti, Mauro Curzel, Silvia Guidi, Giorgio Bettarelli, Debora Castellani, Alessandro Macedonio, Bruno Mario Troia, Maria Teresa Rebecchi, Fiorenza Broggi.

Cita questo articolo

Bielli S., Canzan F., Mastrillo A., et al., Evoluzione della funzione di coordinamento delle attività formative professionalizzanti dei Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie. Indagine nazionale, Medicina e Chirurgia, 72: 3263-3268, 2016. DOI: 10.4487/medchir2016-72-1

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