Tesi di Laurea e Comitato Eticon.75, 2017, pp.3382-3385, DOI: 10.4487/medchir2017-75-1.

Comitato Etico dell’Università “Sapienza” Roma

Abstract

Il complesso quadro regolatorio sulle sperimentazioni cliniche che coinvolgono l’essere umano è il risultato di una progressiva fusione di principi etici e scientifici.
Nel rispetto di tali principi, tutti gli studi che prevedano l’arruolamento di soggetti umani, compresi quelli più contenuti ed apparentemente modesti oggetto di tesi di laurea, devono essere sottoposti a valutazione da parte dei Comitati Etici, al fine di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione.
Qualora, dunque, le tesi di laurea vengano classificate come sperimentazioni cliniche interventistiche, di tipo osservazionale/epidemiologico o progetti di ricerca ovvero, qualora la sperimentazione ricada nei dettami legislativi vigenti, deve intraprendere l’iter approvativo riservato a ciascun tipo di studio. Inoltre, il parere favorevole del Comitato Etico competente, offre un’ulteriore possibilità di pubblicazione dello studio su riviste scientifiche autorevoli.

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The complex regulatory framework on clinical trials involving the human being is the result of a progressive merger of ethical and scientific principles. In order to protect human subjects rights, security and well-being, all clinical trials, even the most contentious and seemingly modest graduate thesis, must be approved by the Ethics Committees. If graduate thesis are classified as interventional trials, non interventional/epidemiological trials or research projects, or the project fall in the current Clinical trial laws, they must undertake the approach reserved for each type of study. In addition, the favorable opinion of the competent Ethics Committee offers a further opportunity to publish the study in leading scientific journals.

… sic parvis componere magna solebam. (Virgilio, Buc. 1)

Parole Chiave: Tesi di laurea, comitato etico, sperimentazione clinica, trial clinici, studi osservazionali

Articolo

Introduzione

Negli ultimi mesi un numero crescente di richieste di approvazione di protocolli di studio finalizzati alla realizzazione di Tesi di Laurea e/o Specializzazione approda negli uffici del Comitato Etico (CE) dell’Università “Sapienza” di Roma. Le richieste sono sottoscritte dai Relatori delle tesi e gestite poi personalmente dai laureandi o specializzandi.

E’ verosimile che situazioni analoghe si stiano creando anche negli altri Atenei nazionali e che siano dettate verosimilmente dall’aspettativa, sia del relatore che del candidato, che lo studio oggetto della tesi sia pubblicabile su riviste scientifiche che ne richiedano l’approvazione da parte dei CE locali.

In assenza di precise norme che regolino il tema, è necessario fare riferimento ai principi ed alle normative relative a tutta la cosiddetta Sperimentazione Clinica.

Infatti, i CE devono essere investiti della responsabilità di approvazione di tutti gli studi originali che in ogni modo, direttamente o indirettamente, coinvolgano gli esseri umani indipendentemente dalle finalità per cui s’intenda realizzarli.

Le attuali normative hanno origine dal Processo di Norimberga che nel 1945 enuncia i princìpi fondamentali per la conduzione di sperimentazioni cliniche sull’uomo, trascritti nel Codice di Norinberga e che in sintesi sono i seguenti: • Il consenso volontario del soggetto umano è essenziale.

  • L’esperimento dovrà essere tale da fornire risultati utili al bene della società, e non altrimenti ricavabili con mezzi o metodi di studio.
  • L’esperimento dovrà essere impostato e basato sui risultati delle sperimentazioni su animali e sulla conoscenza della storia naturale della malattia.
  • L’esperimento dovrà essere condotto in modo tale da evitare ogni sofferenza o lesione fisica o mentale che non sia necessaria.
  • Non si dovranno condurre esperimenti ove vi sia già a priori ragione di credere che possa sopravvenire la morte o un’infermità invalidante.
  • Il grado di rischio da correre non dovrà oltrepassare quello determinato dalla rilevanza umanitaria del problema che l’esperimento dovrebbe risolvere.

Particolari attenzioni dovranno essere usate al fine di mettere al riparo il soggetto dell’esperimento da possibilità anche remote di lesione, invalidità o morte.

L’esperimento dovrà essere condotto solo da persone scientificamente qualificate.

Nel corso dell’esperimento il soggetto umano dovrà avere la libera facoltà di porre fine ad esso se ha raggiunto uno stato fisico o mentale per cui gli sembra impossibile continuarlo.

Durante l’esperimento lo scienziato responsabile deve essere pronto a interromperlo in qualunque momento se è indotto a credere che la continuazione dell’esperimento comporterebbe probabilmente lesioni, invalidità o morte per il soggetto umano.

Il Codice di Norimberga quindi enuncia i princìpi che sono stati ripresi dalla Dichiarazione di Helsinki che li accoglie in toto enunciando le linee guida, sia a livello teorico sia pratico per la conduzione di studi clinici.

Nella loro ultima revisione le norme relative alla Buona Pratica Clinica (Goog Clincal Practice – GCP), sono state stilate il 2 luglio 2015 (ICH E6 (R2), step 4 ADDENDUM) ed il documento finale è stato pubblicato il 9 novembre 2016. La loro stretta osservanza è un obbligo inderogabile per tutti i protocolli di ricerca clinica.

La ricerca clinica italiana in molte aree terapeutiche e in molte indicazioni, anche rare, è ai primi posti in Europa e nel mondo.

Lo dimostra anche il dato che negli ultimi anni, sempre più Aziende Farmaceutiche Multinazionali si rivolgono ai Centri di ricerca Universitari Italiani e di conseguenza ne chiedono l’approvazione ai CE locali, per studi di fase I, fase II e fase III, destinati allo di sviluppo di farmaci fortemente innovativi.

In un mondo sempre più normato e con stringenti protocolli di qualità, anche la ricerca scientifica No-Profit, deve poter assicurare sempre più la stessa qualità e gli stessi standard richiesti dalla ricerca Profit, e di conseguenza rispettarne le normative, al fine di non inficiare irrimediabilmente i risultati clinici ottenuti e comprometterne la possibilità di pubblicazione sulle riviste scientifiche internazionali più accreditate.

Con le nuove normative, ma soprattutto con il REGOLAMENTO (UE) n. 536/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, che abroga la direttiva 2001/20/CE, tutti i Centri saranno obbligati a condurre la ricerca indipendente nella più corretta osservanza della regolamentazione così come prevista dalle GCPs e decreti legge nazionali.

Se queste considerazioni sono da applicare alla sperimentazione clinica di primo e ottimale livello, anche i più contenuti ed apparentemente modesti protocolli clinici proposti come argomento per tesi di laurea possono rientrare a pieno nella definizione di sperimentazione clinica No-Profit.

Come detto, infatti, non esiste una normativa che disciplini le Università italiane rispetto alla necessità di richiedere un parere al Comitato Etico e/o alle Autorità Competenti Nazionali relativamente alle approvazioni di tesi di laurea, ma sono i relatori che devono far riferimento alla normativa sulla sperimentazione qualora gli studi oggetto di tesi prevedano l’arruolamento di soggetti umani.

In maggior dettaglio, le normative principali che disciplinano la sperimentazione clinica sono attualmente le seguenti: REGOLAMENTO (UE) n. 536/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE Determina AIFA 1/2013 del 7.01.13 Modalità di gestione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali a seguito del trasferimento della funzione dell’Autorità Competente all’Agenzia italiana del farmaco Decreto Ministeriale 17 Dicembre 2004 Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell’assistenza sanitaria DPR n. 439 del 21 Settembre 2001 Regolamento di semplificazione delle procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali Inoltre sono operanti molteplici dettami legislativi che analizzano aspetti collaterali ma altrettanto importanti dell’argomento.

Le tesi con preminente finalità di ricerca scientifica che coinvolga l’arruolamento di soggetti umani e di conseguenza la somministrazione di Consenso Informato, può ricadere negli Studi Interventistici di Fase II-IV quando si utilizzino farmaci ovvero essere osservazionali, ma possono ricadere in realtà anche in altre tipologie di studio o intervento.

Uno strumento utile alla classificazione degli studi No-Profit è quella utilizzata dal Comitato Etico “Sapienza” e dal Clinical Trial Center dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma (Fig. 1-4): 1 Sperimentazioni cliniche “interventistiche” sono quegli studi effettuati, in maniera sperimentale, con ogni tipo di tecnologia biomedica (farmaci, dispositivi medici, tecniche chirurgiche, diagnostiche, ecc.) o altra tipologia di intervento terapeutico o socio-assistenziale con le seguenti caratteristiche: 1.1 Sperimentazioni cliniche interventistiche no-profit, sperimentazioni cliniche promosse da Struttura o Ente o Istituzione Pubblica o ad essa equiparata, Fondazione o Ente Morale, di Ricerca e/o Sanitaria o Associazione/Società scientifica o di ricerca non a fini di lucro, o Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico o persone dipendenti da queste strutture, definiti “Promotori non commerciali” e che, come previsto dal DM 17 dicembre 2004, “siano finalizzate al miglioramento della pratica clinica quale parte integrante dell’assistenza sanitaria e non a fini industriali”.

Questo tipo di sperimentazione può essere di tipo interventistico anche non farmacologico come su procedura o metodica e indagini su medical device.

2 Studi di tipo osservazionale/epidemiologico, no-profit, come definiti dalle Linee guida per la classificazione e conduzione degli studi osservazionali sui farmaci (Determinazione AIFA 20 marzo 2008). Applicabile anche agli osservazionali senza farmaci.

3 Progetti di ricerca su materiale biologico promossi da sanitari appartenenti alla struttura, senza alcuna promozione di tipo industriale, di società scientifiche, istituti di ricerca o di altri soggetti.

Le tesi di laurea qualora ricadano in uno di queste 3 gruppi necessitano dell’approvazione preventiva da parte del competente Comitato Etico.

In tal modo, la tesi che dovesse essere presentata per la revisione a riviste scientifiche, riporterà l’indicazione degli estremi del parere/presa d’atto del Comitato Etico competente relativamente allo studio ed avrà ulteriori e fondamentali possibilità di essere accettata per la pubblicazione.

Non è necessario rivolgersi al Comitato Etico se ricorre una o più delle seguenti condizioni: – Lo studio oggetto della tesi ha già ricevuto il parere del competente Comitato Etico o fa parte di un sotto-studio già approvato va solo notificata.

– Lo studio è su materiale biologico in cui il paziente ha già espresso il consenso all’uso scientifico del reperto anatomico.

– L’attività di ricerca è svolta su linee cellulari acquisite da fonti commerciali e utilizzate per fini di ricerca e/o didattica.

– La Tesi è uno studio su dati fisiopatologici aggregati da data base preesistenti.

In questi casi le tesi di laurea devono necessariamente seguire un iter completo di approvazione etica secondo normativa in quanto assimilabili a sperimentazioni cliniche vere e proprie.

Una “scorciatoia”, utile a superare al momento l’impasse dovuto all’accumulo di richieste di pareri per tesi, che hanno d’altro canto l’urgenza di essere messe in discussione alla scadenze delle sedute di laurea, può essere quella proposta da alcune Università, in primis la Federico II di Napoli, che, in attesa del completamento dell’iter di approvazione dello studio, coordinato dal Relatore, prevede di inviare al CE, per l’approvazione temporanea finalizzata alla sola discussione della tesi, una semplice “Notifica” a patto che non ricada in studi di Fase II-IV con coinvolgimento dell’ Autorità Competente Nazionale sulle Sperimentazioni Cliniche su Farmaci per cui è necessaria l’approvazione dell’AIFA oltre quella del CE competente.

Bibliografia

Cita questo articolo

Poscia R., Spera G., Mandelli F., Tesi di Laurea e Comitato Etico, Medicina e Chirurgia, 75: 3382-3385, 2017. DOI: 10.4487/medchir2017-75-1

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